Rechnungsruf nach Art. 155 HRegV Centro Foto Video di PorchiaRubrik: Bekanntmachungen nach Handelsregisterverordnung
Unterrubrik: Rechnungsruf nach Art. 155 HRegV
Centro Foto Video di Porchia
Contrada San Marco 43
6982 Agno
AusgangslageDecisione secondo l'art. 153 ORC
VerfügungL'ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino,
nell’ambito della procedura d’ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:
Centro Foto Video di Porchia in Agno (CHE-113.213.586)
ritenuto che
I. Secondo l’art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all’ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio intima all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’ente giuridico di notificare per l’iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all’art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Ai sensi dell’art. 153b ORC, se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel FUSC entro il termine impartito, l’ufficio del registro di commercio emana una decisone circa la cancellazione della ditta individuale, l’eventuale ulteriore contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l’ammenda conformemente all’articolo 943 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un’ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Se ha luogo l’iscrizione d’ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l’iscrizione, è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00.
II. lo scrivente ufficio è stato informato che l’ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 30 agosto 2018, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la ditta in oggetto a notificare un recapito valido. La busta della raccomandata è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. Mediante pubblicazione nel FUSC del 20 settembre 2018, è stato intimato alla persona obbligata alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Detto termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. La ditta in questione è quindi da considerare priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede. Visti la forma giuridica e l’importanza economica dell’ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all’art. 12 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio è fissata a CHF 50.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un’ammenda pari a CHF 200.00;
sulla base dell’art. 153b ORC viene deciso quanto segue:
1. La ditta individuale Centro Foto Video di Porchia in Agno, è cancellata d’ufficio dal registro di commercio.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
La ditta è cancellata d’ufficio secondo l’art. 153b ORC.
3. Le spese per l’iscrizione della cancellazione ammontano a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l’art. 8 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).
4. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio), oltre ad una tassa di CHF 50.00 per l’iscrizione della presente decisione (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).
5. È inflitta un’ammenda di CHF 200.00 a carico di Domenico Porchia, Lavena Ponte Tresa (IT).
6. Le tasse di iscrizione, di diffida e l’ammenda per un totale di CHF 390.00, sono poste personalmente a carico di Domenico Porchia, Lavena Ponte Tresa (IT).
7. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, conformemente all'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.
8. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.
Verfügende StelleUfficio Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.
Frist: 30 Tag(e)
Ablauf der Frist: 10.12.2018
AnmeldestelleRepubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio Via A. Tognola 7 6710 Biasca
SHAB: 218 vom 09.11.2018
Meldungsnummer: BH07-0000000228
Meldestelle: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Kantone: TI